
Il Trasferimento del Lavoratore
Guida al Trasferimento del Lavoratore: Decadenze, Licenziamenti e Dimissioni per Giusta Causa
Il trasferimento del lavoratore è disciplinato dall’art. 2103 del Codice civile, che stabilisce il principio fondamentale secondo cui il lavoratore “non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Impugnazione del Trasferimento
L’impugnazione del trasferimento deve essere tassativamente fatta entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del trasferimento e deve essere seguita entro centottanta giorni dal deposito del ricorso giudiziale.
L’onere di provare in giudizio l’esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il trasferimento grava interamente sul datore di lavoro.
Obblighi del lavoratore
Il trasferimento costituisce una decisione unilaterale del datore di lavoro che non richiede il consenso del prestatore.
Il lavoratore è quindi obbligato a dare seguito al trasferimento legittimo, ossia disposto per le ragioni previste dalla legge.
Anche nel caso in cui il trasferimento sia stato impugnato perché considerato illegittimo il lavoratore dovrà prendere servizio nella nuova sede a meno che non ricorrano particolari circostanze da valutare attentamente caso per caso.
Conseguenze del rifiuto del lavoratore al trasferimento
Il rifiuto del lavoratore di dare seguito a un trasferimento legittimo può comportare diverse conseguenze:
- Licenziamento per Giusta Causa
Quando il lavoratore si assenta dalla nuova sede senza fornire giustificazioni la condotta configura un inadempimento grave sufficiente a legittimare il recesso disciplinare per giusta causa.
- Dimissioni di fatto per Assenza Ingiustificata
Se il lavoratore non si presenta nella nuova, sede senza fornire giustificazioni, per il periodo di tempo stabilito dal contratto collettivo (nazionale o aziendale) applicato al rapporto di lavoro, o, in mancanza, per oltre 15 giorni consecutivi, il datore di lavoro può attivare la procedura prevista dall’art. 26 c. 7 bis D.Lgs. 151/2015, a seguito della quale il rapporto di lavoro sarà considerato cessato per volontà del lavoratore, il quale non avrà quindi diritto a percepire la NASpI.
- Licenziamento nel Pubblico Impiego
L’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che costituisce causa di licenziamento disciplinare “l’ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio”.
Dimissioni per Giusta Causa
Il lavoratore può rassegnare dimissioni per giusta causa in presenza di un trasferimento che comporti una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro.
L’art. 2112 del Codice civile stabilisce che “il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma”.
In particolare sono considerate dimissioni per giusta causa, con diritto del lavoratore a percepire la NASpI, le dimissioni date dal lavoratore trasferito in una sede aziendale:
- distante oltre 50 km dalla residenza o
- raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi pubblici
Considerazioni Conclusive
Il trasferimento del lavoratore richiede un delicato bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’impresa e la tutela dei diritti del lavoratore.
La tempestiva impugnazione entro i termini di decadenza risulta cruciale per preservare le proprie ragioni, mentre la valutazione della legittimità del provvedimento deve considerare la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, e la proporzionalità del sacrificio richiesto al lavoratore rispetto alle esigenze datoriali.


