
Procedimenti ispettivi
Ispezioni in azienda: come affrontare un accertamento ispettivo
L’attività ispettiva in materia di lavoro, previdenza e sicurezza rappresenta oggi uno dei momenti di maggiore criticità per le imprese. L’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS, l’INAIL, le ATS e la Guardia di Finanza, anche attraverso la condivisione di banche dati sempre più estese, conducono controlli sempre più frequenti e mirati su lavoro irregolare, rapporti di lavoro non correttamente inquadrati, omissioni contributive e violazioni in materia di salute e sicurezza.
Un accesso ispettivo può trasformarsi, senza la dovuta assistenza, in sanzioni amministrative elevate, recuperi contributivi anche rilevanti, provvedimenti di sospensione dell’attività e, nei casi più gravi, avere conseguenze penali.
Come si svolge il procedimento ispettivo
Il procedimento è regolato dal d.lgs. 124/2004 e prende avvio con l’accesso degli ispettori in azienda o con una richiesta documentale. Alla conclusione delle attività di verifica del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente il verbale di primo accesso ispettivo.
Al termine degli accertamenti viene notificato il verbale unico di accertamento e notificazione, che racchiude in un unico atto la constatazione e la contestazione di tutti gli illeciti riscontrati. La legge ne prescrive un contenuto minimo: gli esiti dettagliati dell’accertamento con l’indicazione puntuale delle fonti di prova, la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili, le possibilità di estinzione degli illeciti e l’indicazione degli strumenti di difesa con i relativi termini (art. 13, comma 4, d.lgs. 124/2004).
La notifica del verbale deve avvenire entro novanta giorni dalla conclusione dell’accertamento (art. 14 l. 689/1981): il termine non decorre dal primo accesso, ma dal momento in cui l’amministrazione ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari, oggettivi e soggettivi, per qualificare la condotta.
La notifica del verbale, inoltre, interrompe la prescrizione quinquennale della sanzione.
La diffida e la regolarizzazione
Per le violazioni sanabili, il verbale unico contiene la diffida a regolarizzare gli inadempimenti accertati: ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento delle somme dovute, l’illecito si estingue.
La diffida può essere contestata con ricorso al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto: il ricorso sospende l’esecutività della diffida ed è deciso entro sessanta giorni (art. 12-bis d.l. 76/2020). In caso di accordo tra le parti risultante da verbale sottoscritto, la diffida perde efficacia.
La riforma della semplificazione dei controlli ha introdotto una diffida generalizzata per le violazioni amministrative sanabili accertate per la prima volta nel quinquennio, con termine di adempimento non superiore a venti giorni e conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio (art. 6 d.lgs. 103/2024).
Il provvedimento di disposizione
Quando le irregolarità rilevate non sono soggette a sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo può adottare un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, con cui impone al datore di lavoro specifici comportamenti.
Contro la disposizione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che decide entro i successivi quindici giorni; il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento e, in caso di mancata decisione, si intende respinto.
In materia di salute e sicurezza, un analogo potere di disposizione spetta agli organi di vigilanza, con ricorso entro trenta giorni all’autorità gerarchicamente sovraordinata (art. 302-bis d.lgs. 81/2008).
Lavoro nero e sospensione dell’attività: le sanzioni più gravi
L’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro espone alla c.d. maxisanzione per lavoro nero: da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo, con sanzioni civili per l’omesso versamento contributivo non inferiori a 3.000 euro (art. 3 d.l. 12/2002, come sostituito dall’art. 36-bis d.l. 223/2006).
A ciò si aggiunge il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, adottato quando almeno il dieci per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione, ovvero in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
La revoca della sospensione è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento di una somma aggiuntiva (2.500 o 5.000 euro a seconda del numero di lavoratori irregolari); durante la sospensione è fatto divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la mancata ottemperanza ha rilevanza penale.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro (art. 14 d.lgs. 81/2008).
Assistenza nelle fasi del procedimento
Lo Studio fornisce assistenza nelle varie fasi del procedimento ed in particolare offre:
- attività preventiva di compliance, con verifica di libri unici, inquadramenti, contrattazione collettiva applicata, adempimenti in materia di sicurezza e idonea gestione documentale, per ridurre il rischio di contestazioni;
- assistenza durante l’accesso ispettivo, con supporto immediato nella gestione dei rapporti con gli ispettori e nella selezione della documentazione da esibire;
- gestione del contraddittorio, con redazione di memorie e deduzioni volte a dimostrare la regolarità delle posizioni contestate, anche verificando la corretta osservanza dei termini di notifica del verbale e la completezza del suo contenuto;
- gestione della diffida e della regolarizzazione, con verifica delle condizioni per l’estinzione degli illeciti e il corretto adempimento degli oneri richiesti (contratti, mantenimento in servizio, pagamenti nei termini);
- impugnazione degli atti, mediante ricorsi avverso disposizioni e diffide, opposizioni alle ordinanze-ingiunzione e azioni di accertamento negativo nei confronti degli enti previdenziali, fino alla tutela giurisdizionale;
- gestione della sospensione dell’attività, con richiesta di revoca, ricorso all’Ispettorato interregionale e verifica delle condizioni di regolarizzazione.


