
Differenze retributive
Recupero delle differenze retributive e dei mancati pagamenti
Nel corso di un rapporto di lavoro subordinato può accadere che il datore di lavoro non corrisponda tutte le somme effettivamente dovute al lavoratore, il quale ha quindi diritto ad ottenerne il pagamento.
Le differenze retributive possono originare da molteplici situazioni, tra cui le più comuni sono:
- Omesso totale pagamento di retribuzioni o tfr
- Errato inquadramento contrattuale
Il lavoratore viene inquadrato in un livello inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, con conseguente applicazione di un trattamento economico ridotto rispetto a quello spettante. Ciò comporta differenze su tutte le voci retributive collegate al livello di inquadramento.
- Mancata o errata applicazione dei minimi tabellari
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria stabilisce i minimi retributivi per ciascun livello di inquadramento. Quando il datore di lavoro corrisponde una retribuzione base inferiore a tali minimi, si generano differenze retributive.
- Mancato riconoscimento di indennità contrattuali specifiche
I CCNL prevedono spesso indennità o compensi aggiuntivi particolari legati alla natura della prestazione lavorativa o alle modalità di svolgimento, come ad esempio:
- Indennità di cassa: spettante ai lavoratori che maneggiano denaro contante
- Indennità di cella frigorifera: per chi opera in ambienti refrigerati
- Indennità di turno: per il lavoro articolato su turni
- Indennità di reperibilità: per i periodi in cui il lavoratore deve rendersi disponibile
- Indennità di trasferta
- Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario
- Premio di risultato o di produzione previsto dalla contrattazione
- Mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, ferie, permessi e festività maturati e non goduti, o ratei di mensilità aggiuntive
- Differenze retributive derivanti da “lavoro nero” o “partita IVA fittizia”
Modalità di recupero del credito
Il ricorso per l’ottenimento di decreto ingiuntivo è la via più rapida ma può essere proposto solo quando il lavoratore dispone di documentazione certa del credito, come buste paga e Certificazioni Uniche (CU).
Il ricorso ordinario deve essere proposto quando il lavoratore non dispone di documentazione scritta sufficiente a dimostrare il credito – ad esempio perché il datore di lavoro non ha mai rilasciato buste paga, o perché contesta le modalità di svolgimento del rapporto (orario, mansioni, anzianità). In tal caso è necessaria la redazione di conteggi delle differenze retributive di cui si chiede il pagamento in giudizio.
Termini di prescrizione
I crediti retributivi, le indennità e il TFR si prescrivono nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Per i dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti è possibile richiedere le differenze retributive maturate da luglio 2007 mentre per i dipendenti delle aziende con meno di 15 dipendenti è possibile richiedere le differenze maturate durante l’intero rapporto di lavoro.


