
Procedimento Disciplinare
Procedimento disciplinare e i rimedi per il lavoratore
La disciplina di riferimento del procedimento disciplinare è l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che fissa le garanzie minime inderogabili per tutti i lavoratori subordinati.
In particolare le principali norme e principi che regolano il procedimento disciplinare sono le seguenti:
- Le norme sulle infrazioni e le sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori tramite affissione in luogo accessibile. La pubblicazione sul sito istituzionale è equivalente, nel pubblico impiego, all’affissione.
- Nessuna sanzione può essere irrogata senza preventiva contestazione scritta dell’addebito.La contestazione, per essere valida, deve essere:- Specifica: deve contenere una precisa descrizione del fatto contestato al lavoratore, del luogo e del tempo in cui è avvenuto e di ogni altro elemento che permetta al lavoratore di comprendere cosa gli viene contestato, così da potersi difendere. Il medesimo fatto non può essere contestato più di una volta.
– Tempestiva: la contestazione deve avvenire nel più breve tempo possibile da quanto il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’episodio oggetto della contestazione. - Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta (o il maggior termine previso dal CCNL applicato). Il lavoratore, quindi, dal ricevimento della contestazione ha 5 giorni di tempo (o il maggior termine previso dal CCNL applicato) per presentare le proprie giustificazioni. Se la contestazione è inviata a mezzo raccomandata il termine inizia a decorrere da quando viene rilasciato l’avviso di giacenza nella cassetta postale.
- Il lavoratore ha diritto di presentare le proprie difese per iscritto. Se richiede di essere sentito oralmente entro il quinto giorno, il datore di lavoro è obbligato a procedere all’audizione. Il lavoratore può essere assistito da un sindacato nell’ambito dell’audizione orale. Se il lavoratore non presenta giustificazioni il procedimento riprende comunque alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
- Non sono ammesse sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto, salvo il licenziamento disciplinare; la multa non può superare quattro ore di retribuzione e la sospensione i dieci giorni. Le sanzioni sproporzionate sono illegittime e possono essere annullate.
- La sanzione disciplinare deve essere basata sugli stessi fatti oggetto della contestazione, non è ammesso sanzionare fatti nuovi non preventivamente contestati.
- Non si può tenere conto ai fini della recidiva delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione
Nel pubblico impiego, la disciplina si sovrappone con quella degli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. 165/2001, che prevedono termini più articolati: la contestazione dell’addebito deve avvenire entro trenta giorni dalla notizia del fatto, il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla contestazione (termini raddoppiati per le infrazioni più gravi), il tutto gestito dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari. La violazione dei termini perentori (contestazione e conclusione) determina la decadenza dall’azione disciplinare.
I rimedi: impugnazione della sanzione
Entro venti giorni dal ricevimento della sanzione, il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. La sanzione rimane sospesa fino alla pronuncia del collegio.
In alternativa il lavoratore può sempre adire il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, che segue il rito speciale del lavoro ex art. 409 c.p.c..
Il nostro studio fornisce assistenza sia nell’ambito della procedura di conciliazione innanzi all’ l’Ispettorato Territoriale del Lavoro che nell’ambito del ricorso giudiziale.


