
Insinuazione al passivo
L’insinuazione al passivo delle procedure concorsuali
Quando un’impresa viene dichiarata sottoposta a liquidazione giudiziale (precedentemente chiamato fallimento) o ad altre procedure concorsuali, i creditori devono far valere tempestivamente i propri diritti presentando una domanda di insinuazione al passivo con la quale chiedere il riconoscimento del proprio credito e l’ammissione alla ripartizione delle somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio fallimentare.
Termini tassativi
La domanda di insinuazione tempestiva deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, stabilita dalla sentenza di fallimento.
Le domande trasmesse oltre tale termine, ma non oltre dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabili a diciotto mesi in caso di particolare complessità della procedura), sono considerate tardive e comportano limitazioni nella partecipazione ai riparti già effettuati.
Decorso anche il termine per le insinuazioni tardive, è ancora possibile presentare domanda fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo, ma solo se il creditore prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
Crediti ammissibili
Possono essere oggetto di insinuazione al passivo, a titolo esemplificativo:
Crediti di lavoro: retribuzioni, TFR, indennità e competenze maturate dai lavoratori subordinati etc.. Sono crediti privilegiati (ex art. 2751 bis c.c.) ovvero hanno una priorità di pagamento rispetto ad altri crediti detti chirografari.
Crediti tributari e previdenziali: imposte, contributi INPS, INAIL e altri enti previdenziali
Crediti derivanti da contratti in corso: forniture, appalti, prestazioni professionali
Crediti da risarcimento danni: derivanti da responsabilità contrattuale o extracontrattuale del debitore
Possono essere inoltre presentate domande di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili di proprietà di terzi in possesso del fallito.
La verifica dello stato passivo
Il curatore esamina tutte le domande presentate e predispone un progetto di stato passivo contenente le proprie conclusioni motivate su ciascun credito. Il giudice delegato, all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, decide su ciascuna domanda con decreto succintamente motivato, accogliendo in tutto o in parte, respingendo o dichiarando inammissibile la pretesa.
Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo definitivo e lo rende esecutivo con decreto.
Le impugnazioni
Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è possibile proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione:
- Opposizione: da parte del creditore la cui domanda sia stata respinta o accolta solo in parte
- Impugnazione dei crediti ammessi: da parte del curatore o di altri creditori che contestino l’ammissione di altri concorrenti
- Revocazione: per falsità, dolo, errore essenziale di fatto o documenti decisivi scoperti successivamente
Le impugnazioni si propongono con ricorso davanti al Tribunale fallimentare e si svolgono in contraddittorio tra le parti.
Il nostro studio assiste i creditori in tutte le fasi della procedura concorsuale:
- Verifica della documentazione necessaria per l’insinuazione (contratti, fatture, cedolini, certificazioni uniche, titoli di prelazione)
- Redazione e deposito della domanda di insinuazione
- Proposizione di opposizioni e impugnazioni contro i provvedimenti del giudice delegato o contro l’ammissione di crediti contestabili


