Dimissioni per fatti concludenti. Circolare n. 6 del 27.03.2025 del Ministero del Lavoro
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203 del 13 dicembre 2024), tra le varie novità, ha introdotto la previsione dell’istituto delle dimissioni per fatti concludenti.
L’articolo 19 della Legge n. 203/2024 ha infatti modificato l’art. 26 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”.
Con il nuovo comma 7-bis l’articolo 19 del Collegato Lavoro prevede che: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
In fase di applicazione della normativa si stanno sollevando numerosi dubbi interpretativi.
Il primo dei quesiti è stato naturalmente se, in attesa dell’adeguamento dei CCNL, si debba tenere conto, per il momento, del termine indicato nel codice disciplinare per sanzionare con il licenziamento l’assenza ingiustificata.
La circolare n. 6 del 27 marzo 2025 ha cercato di fare chiarezza.
Innanzitutto, il termine individuato dalla normativa (15 giorni ) costituisce un termine legale minimo.
Il datore di lavoro, che intende avvalersi della procedura, presumendo dall’ assenza ingiustificata una volontà dimissionaria del lavoratore, deve attendere il decorso dei 15 giorni di calendario, sempre che il CCNL non preveda condizioni migliorative.
Passato il termine può procedere con la risoluzione del rapporto e darne comunicazione all’ Ispettorato.
In proposito l’ITL ha dato indicazioni con la nota n. 579/2025.
La circolare aggiunge, a fugare ogni dubbio che le disposizioni del CCNL per le assenze ingiustificate non possono trovare applicazioni nella valutazione del termine nelle dimissioni per fatti concludenti.
È immediato notare infatti che pressoché la totalità dei CCNL considera assenza ingiustificata passibile di licenziamento un periodo di tempo inferiore, e di molto, ai 15 giorni.