Impugnabile la conciliazione sindacale sottoscritta in azienda
L’art. 2113 c.c. stabilisce che “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.”
Le rinunce e transazioni sottoscritte in sede sindacale sono quindi considerate, ex art. 2113 c.c., inoppugnabili.
Sul punto però la Corte di Cassazione è più volte intervenuta chiarendo che affinché tali accordi possano essere considerati inoppugnabili l’assistenza sindacale deve essere stata effettiva.
Con la pronuncia n. 9286 dell’8 aprile 2025 la Suprema Corte ribadisce quanto già affermato con precedente ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024, ovvero che “la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
Infatti “la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.


