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Infortuni e Malattie Professionali

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: la tutela del lavoratore e la responsabilità dell’impresa

Ogni anno migliaia di lavoratori subiscono infortuni o contraggono patologie riconducibili all’attività lavorativa. La legge offre loro una tutela previdenziale obbligatoria, l’assicurazione INAIL, che prescinde dalla colpa del datore di lavoro, ma riconosce anche, in presenza di determinate condizioni, il diritto a un risarcimento integrale del danno.

Infortunio e malattia professionale: due nozioni diverse

L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo determinato da una causa violenta verificatosi in occasione di lavoro: un evento concentrato e improvviso che agisce dall’esterno sull’organismo del lavoratore.

 

La malattia professionale è invece il prodotto di un’azione lenta, graduale e protratta nel tempo: sostanze nocive, movimenti ripetuti, sovraccarico biomeccanico, vibrazioni o rumore che deteriorano progressivamente la salute del lavoratore.

 

Malattie tabellate e non tabellate

Il sistema di tutela delle malattie professionali è di tipo “misto” ovvero prevede sia il riconoscimento automatico per le patologie incluse in elenchi specifici sia la possibilità di dimostrare l’origine lavorativa per le patologie non tabellate.

Per le malattie tabellate, quelle inserite nelle tabelle allegate al d.p.r. 1124/1965, collegate a specifiche lavorazioni e a un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione, opera una presunzione legale di origine professionale: il lavoratore deve solo dimostrare di essere affetto dalla malattia e di avere svolto le mansioni tabellate, mentre spetta all’INAIL provare l’origine extralavorativa.

Per le malattie non tabellate o ad eziologia multifattoriale, comprese quelle tabellate insorte oltre i termini di indennizzabilità, l’onere della prova grava interamente sul lavoratore, che deve dimostrare l’esistenza della patologia, le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale con il lavoro svolto, secondo il criterio della “ragionevole certezza”, intesa come rilevante grado di probabilità e non come mera possibilità.

 

Denuncia, indennizzo e termini da rispettare

Il lavoratore deve dare immediata notizia dell’infortunio al datore di lavoro, mentre la malattia professionale va denunciata entro quindici giorni dalla manifestazione (art. 52 d.p.r. 1124/1965). Il datore di lavoro è tenuto alla denuncia all’INAIL entro due giorni per gli infortuni (art. 53 d.p.r. 1124/1965) e alla comunicazione degli infortuni con assenza superiore a tre giorni (art. 18 d.lgs. 81/2008).

A seconda del grado di menomazione, l’INAIL riconosce l’indennizzo in capitale per il danno biologico (dal 6% al 15%) o la rendita (dal 16% in su). Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia (art. 112 d.p.r. 1124/1965), ma la prescrizione resta sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione e decorre, per le malattie professionali, dalla conoscenza o conoscibilità dell’origine lavorativa della patologia.

 

Come opporsi alla decisione dell’INAIL

Quando l’INAIL respinge una domanda di indennizzo, archivia la pratica o liquida una somma ritenuta insufficiente è possibile contestarne la decisione.

 

FASE AMMINISTRATIVA

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione deve essere presentata l’opposizione amministrativa. Nell’atto occorre indicare i motivi per i quali si contesta il provvedimento e, in caso di inabilità permanente, la misura di indennità che si ritiene dovuta; va inoltre allegato un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Il termine di sessanta giorni per l’opposizione non è considerato perentorio a pena di decadenza, ma è prudente rispettarlo.

L’Istituto ha sessanta giorni dalla ricezione dell’opposizione per rispondere. Per la revisione della rendita, l’INAIL ha novanta giorni per pronunciarsi sulla domanda.

Il termine complessivo per esaurire il procedimento amministrativa è di centocinquanta giorni (duecentodieci per i procedimenti di revisione), trascorso il quale diventa proponibile l’azione giudiziaria.

Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dall’infortunio o dalla manifestazione della malattia (art. 112 d.p.r. 1124/1965), ma la prescrizione resta sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo e riprende a decorrere solo dalla comunicazione del provvedimento definitivo dell’Istituto.

 

FASE GIUDIZIARIA

La domanda giudiziale non è procedibile finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi o decorsi i termini di legge; in ogni caso, sono sufficienti centottanta giorni dalla proposizione dell’opposizione amministrativa anche se l’INAIL non ha dato riscontro.

Il giudizio si svolge davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, con le regole del rito del lavoro: l’accertamento è pieno e autonomo, fondato di regola su una consulenza tecnica medico-legale.

 

Il danno differenziale e la responsabilità del datore di lavoro

L’indennizzo INAIL ha natura indennitaria e non risarcitoria: non copre integralmente il pregiudizio subito. Quando l’infortunio o la malattia derivano dalla violazione degli obblighi di sicurezza (art. 2087 c.c., art. 18 d.lgs. 81/2008), il lavoratore può agire contro il datore di lavoro per ottenere il danno differenziale, cioè la differenza tra il danno integralmente liquidato secondo i criteri civilistici e quanto già erogato dall’INAIL.

La liquidazione del danno differenziale avviene secondo i criteri civilistici, in genere sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, a cui va detratto quanto già erogato dall’INAIL, secondo il criterio delle cosiddette “poste omogenee”: si confrontano soltanto le voci tra loro corrispondenti, restando integralmente risarcibili il danno biologico temporaneo, il danno morale e gli altri pregiudizi non coperti dall’indennizzo. Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica richiede la prova di un effettivo pregiudizio reddituale, non essendo automatico.

Per ottenere il riconoscimento del danno differenziale il lavoratore deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra l’uno e l’altra. Il datore di lavoro dovrà poi dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il rischio.