
Licenziamenti
Guida ai licenziamenti: cosa prevede la legge e come reagire
La corretta identificazione della tipologia di licenziamento è fondamentale per determinare le tutele applicabili, che variano dalla tutela reale (reintegrazione) alla tutela obbligatoria (indennità risarcitoria) a seconda delle dimensioni aziendali e della natura del vizio accertato.
Tipologie di Licenziamento
Licenziamento per Giusta Causa
Il licenziamento per giusta causa rappresenta la forma più grave di risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 604/1966 in combinato disposto con l’art. 2119 del Codice civile.
Si configura quando ricorre un fatto di tale gravità da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Richiede il rispetto del procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta, termine a difesa, contraddittorio).
Esempi tipici: furto, violenza, insubordinazione grave, violazioni della sicurezza con pericolo per l’incolumità, falsificazione di documenti, concorrenza sleale.
Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo
Disciplinato dall’art. 3 della legge n. 604/1966, si configura per “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”.
A differenza della giusta causa, consente la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro pertanto il datore di lavoro è obbligato a rispettare il periodo di preavviso o a corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Richiede il rispetto del procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta, termine a difesa, contraddittorio).
Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo
Previsto dalla seconda parte dell’art. 3 della legge n. 604/1966, è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Tipologie principali:
Soppressione del posto: ristrutturazione, automazione, crisi aziendale
Impossibilità sopravvenuta: carcerazione, ritiro patente per autisti, perdita requisiti professionali
Inidoneità fisica: quando non riconducibile a malattia tutelata
Licenziamento Discriminatorio
Disciplinato dall’art. 4 della legge n. 604/1966, è nullo quando determinato da ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale o partecipazione ad attività sindacali.
Licenziamento Disciplinare nel Pubblico Impiego
Disciplinato dall’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, prevede ipotesi tassative di licenziamento.
Licenziamento per Superamento del Comporto
Cessazione automatica del rapporto per superamento del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia, disciplinato dall’art. 2110 c.c.
Licenziamento Collettivo
Procedura speciale per riduzione di personale che coinvolge almeno 5 lavoratori in 120 giorni, disciplinata dalla legge n. 223/1991 con obblighi di informazione sindacale e criteri di scelta.
Cosa fare in caso di licenziamento
L’impugnazione del licenziamento è soggetta a termini perentori di decadenza che devono essere rigorosamente rispettati. La disciplina, contenuta nell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, prevede una fattispecie a formazione progressiva con due fasi successive:
Prima Fase – Impugnazione Stragiudiziale
Termine: 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento
Modalità: qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore
Decorrenza: dalla ricezione della comunicazione del licenziamento o dei motivi se non contestuali
Seconda Fase – Azione Giudiziale
Termine: 180 giorni dalla spedizione dell’impugnazione stragiudiziale
Modalità: deposito del ricorso in tribunale o richiesta di tentativo di conciliazione
Decorrenza: dalla data di trasmissione (non di ricezione) dell’impugnazione stragiudiziale


