NASPI: NON SEMPRE VA RESTITUITA
Nell’ambito dell’ordinanza n. 8422/2025 la Cassazione ribadisce che l’indennità mensile di disoccupazione ha natura previdenziale mentre l’incentivo all’autoimprenditorialità (ovvero la corresponsione dell’intero importo della Naspi in un’unica soluzione) ha natura assistenziale.
La Corte ricorda altresì che sussiste un obbligo restitutorio dell’intera anticipazione, ex art. 8 c. 4 D. lgs 22/2015, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è stata riconosciuta la liquidazione anticipata della Naspi.
Tuttavia la Corte, con la pronuncia in oggetto, rileva l’esigenza di fornire un’interpretazione della norma sulla base dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue che, a parere della Corte di Cassazione, l’art. 8 c. 4 D. lgs 22/2015 debba essere interpretato nel senso che può essere riconosciuta la possibilità di “ridurre (e non già eliminare del tutto) l’obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale esercita e delle circostanze concrete di un eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l’attività di impresa, per la quale l’anticipazione era stata erogata”.