Periodo di prova e contratto a tempo determinato

Nel contratto a tempo determinato è possibile prevedere un periodo di prova, disciplinato principalmente dall’art. 2096 del codice civile.

Sorge però una domanda: quale può essere la sua massima durata in un rapporto che, appunto, è a termine?

Sono stati diversi gli interventi legislativi per determinare una congrua proporzione tra il patto e la lunghezza (almeno iniziale) del rapporto di lavoro a tempo determinato.

La normativa europea ha tracciato delle linee generali (forse anche troppo generiche) per il legislatore.

In particolare, la Direttiva dell’Unione Europea 2019-1152, con l’obiettivo di far conoscere al lavoratore, in fase di instaurazione, le condizioni del rapporto di lavoro, ha previsto l’obbligo di delinearne i tratti principali con il rispetto di determinate soglie minime.

Fra gli altri obblighi, appunto, la Direttiva ha imposto di predeterminare la durata massima del patto di prova nel contratto a termine, chiarendo che nel rapporto a tempo indeterminato la prova comunque non può superare i 6 mesi.

La Direttiva all’art. 8 precisa che “nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova“.

l’Italia, recependo la Direttiva UE 2019-1152 con il decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (il Decreto Trasparenza) ha in sostanza riportato pedissequamente la lettera della normativa europea (cfr. l’art. 7)

Resta così difficile, per gli interpreti e gli operatori del diritto, comprendere quali principi applicare e con quale criterio per individuare la giusta misura temporale del patto di prova nel contratto a termine.

La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (il cosiddetto Collegato Lavoro), in vigore dal 12 gennaio 2025 ha integrato il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022.

Attualmente il testo prevede quanto segue: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.

Il limite massimo dunque è di 15 giorni per i rapporti non superiori a 6 mesi; diventa di 30 per i rapporti da 6 mesi sino ad 1 anno.

Rimanendo comunque dei contorni poco definiti, soprattutto sulle condizioni di miglior favore della contrattazione collettiva, è intervenuto anche il Ministero del Lavoro.

Con la recente circolare circolare n. 6 del 27 marzo 2025 il Ministero, nel silenzio dell’art. 7, ha fornito i criteri, proporzionali, per la durata massima del patto di prova nei rapporti a termine tra i 12 ed i 24 mesi.

Il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per i contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.