Reintegra se la motivazione del licenziamento è assente o generica
L’articolo 2, comma 2, della legge 604/1966 stabilisce che la comunicazione del licenziamento “deve contenere i motivi specifici per cui viene intimato, motivi che vanno esplicitati contestualmente alla comunicazione dell’atto” ciò al fine di consentire al lavoratore una adeguata conoscenza che gli consenta di valutate se impugnare o meno il provvedimento espulsivo.
Sulla base di tale norma quindi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9544/2025, ha ritenuto che: “Per quanto attiene alle tutele per i vizi della motivazione del licenziamento nelle imprese superiori a 15 dipendenti, distinguendosi tra mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque addotta e mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa.
Si tratta di una gradazione funzionale alla garanzia dell’esercizio del diritto di difesa che la motivazione del licenziamento mira ad assolvere, posto che la mancanza di motivazione o la sua assoluta genericità pregiudica totalmente le esigenze difensive del lavoratore.
Pertanto, solo nella ipotesi in cui risulti un difetto formale nella specificazione dei motivi della causale comunque addotta, è possibile applicare l’ipotesi della tutela risarcitoria del sesto comma dell’art. 18; invece, nella diversa e più grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione, neppure in linea di massima, di una ragione giustificativa, occorre applicare la tutela reale attenuata prevista dal quarto comma dell’art. 18.”
In base a quanto stabilito dalla Suprema Corte quindi in caso di assenza o estrema genericità della motivazione del licenziamento, se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato.


