Rinuncia all’assorbimento del superminimo: limiti alla disdetta

Con Ordinanza dell’11 maggio 2025 n. 12473 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per il datore di lavoro di disdettare unilateralmente l’uso aziendale di rinunciare all’assorbimento nel superminimo individuale degli aumenti retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva .

In particolare la Suprema Corte ritiene sussistere il diritto del datore di lavoro ad effettuare tale disdetta ma specifica che “Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall’uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale”.

La Corte continua affermando che “Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all’epoca di formazione dell’uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo”.

Secondo la Suprema Corte “Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell’uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un’elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall’uso e delle ragioni che la sorreggono; ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l’uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.”.

In conclusione la Corte di Cassazione, pur riconoscendo la possibilità per il datore di lavoro di disdettare unilateralmente l’uso di rinunciare all’assorbimento degli aumenti contrattuali, stabilisce che tale disdetta debba essere motivata e comunicata formalmente a tutti i lavoratori.

Corte di cassazione ordinanza 11 maggio 2025 n. 12473