Condannato il datore di lavoro che non (ri)consegna i cedolini paga. Sentenza del Tribunale di Bergamo ottenuta dallo studio DLBG
Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al proprio dipendente i cedolini paga.
Lo prevede l’art. 1 della Legge n. 4 del 5 gennaio 1953 (Norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga).
Il riferimento normativo è chiaro e non è suscettibile di diverse interpretazioni: il cedolino si consegna “all’atto della corresponsione della retribuzione“.
Oggi l’adempimento, con l’avanzamento della tecnologia, può realizzarsi in diversi modi.
Alcuni datori di lavoro, ormai pochi, consegnano ancora la “busta paga” cartacea.
Più spesso ormai, specie nelle grandi aziende, la si invia per mail (oppure per messaggio) in formato elettronico.
Altri ancora si servono di piattaforme gestionali dedicate. Qui il dipendente, con il proprio account, trova i cedolini paga.
Cosa succede però se il datore di lavoro, senza avviso, “cancella” dal portale i cedolini ed il lavoratore non è più in grado di recuperarli?
Il datore di lavoro, che ha già “consegnato” il cedolino, può rifiutarsi di metterli ancora a disposizione del suo dipendente (o del suo ex dipendente)?
La sentenza del Tribunale di Bergamo emessa recentemente (in fondo alla pagina il PDF) esamina questa proprio questa ipotesi.
Nella vicenda, seguita dallo studio DLBG, un lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna delle buste paga di una cooperativa.
Da qualche mese infatti la società aveva cancellato dal suo account, ancora disponibile, la maggior parte dei cedolini.
Il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo, imponendo la consegna delle buste paga, ma la società cooperativa (che opera per un colosso della logistica bergamasca) si è opposta.
Per la cooperativa infatti, una volta assolto l’obbligo, non esiste alcun onere di consegnare una seconda volta la copia dei cedolini paga al dipendente.
È di diverso avviso il Tribunale di Bergamo, che nella persona della Giudice Possenti, con la sentenza n. 757 del 22 settembre 2025, ha chiarito che esiste sempre e comunque un obbligo di cooperare secondo correttezza e buona fede, considerando anche gli oneri e le difficoltà che tale onere comporta.
Qui, la cooperativa ha semplicemente deciso di non consegnare le buste paga (solo per rendere più difficoltoso per il lavoratore promuovere causa per ottenere le differenze retributive maturate).
Non esistevano infatti impedimenti o ragioni oggettive perché la cooperativa negasse (anche se per una seconda volta) le copie di ogni cedolino paga all’ex dipendente.
sentenza_Tribunale_Bergamo_Lavoro_n._757-2025_del_22.09.2025_redacted



