Rimborso spese per la pulizia degli indumenti di lavoro

Il tempo che il lavoratore dedica alla pulizia degli indumenti di lavoro deve essere retribuito.

È un principio ormai consolidato e confermato, pochi giorni fa, dall’ordinanza della Cassazione n. 8152 del 27 marzo 2025.

Il provvedimento descrive, con chiarezza, i presupposti che rendono la pretesa del lavoratore meritevole di pretesa.

In primo luogo, il lavaggio deve riguardare i DPI (dispositivi di protezione individuale) che sono definiti dall’art. 74 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 come  “qualsiasi attrezzatura” nonché “ogni complemento o accessorio” destinato a proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

L’espressione deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro.

Rileva infatti la norma di chiusura di cui all’art. 2087 del codice civile, con la conseguenza che la previsione normativa secondo cui il datore mantiene in efficienza i “DPI” e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, va letta quale disposizione introduttiva “di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi”.

La norma di cui all’art. 77 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 deve essere interpretata quale previsione di un obbligo di carattere generale posto a carico del datore di lavoro di garantire l’adeguatezza, l’efficienza e la manutenzione, da intendersi quest’ultima anche quale pulizia degli stessi (essendo il datore di lavoro tenuto ad assicurarne “le condizioni di igiene”), e ciò in virtù del principio generale secondo cui il datore di lavoro è tenuto non soltanto a valutare e scegliere i DPI più adeguati e maggiormente protettivi del rischio cui è esposto il lavoratore, ma anche a manutenere questi dispositivi durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Dunque, quando gli indumenti di lavoro assumono la caratteristica di  DPI, come nel caso di specie, grava sul datore di lavoro anche l’obbligo della loro pulizia (a queste conclusioni è giunta pure la circolare n. 34 del 1999 del Ministero del Lavoro).

Se dunque l’organizzazione del lavoro obbliga il dipendente ad occuparsi da sé solo del lavaggio e della cura degli indumenti, il datore di lavoro, inadempiente sarà tenuto a risarcirlo del tempo, dei costi e dell’impegno dedicati.

È dovuto sia il risarcimento del danno patrimoniale (i costi sostenuti) sia di quello non patrimoniale, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa da parte del Giudice, ai sensi dell’art. 1226 del codice civile.

Cassazione_Civile_Sezione_Lavoro_ordinanza_n.__8152_27.03.2025

 

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